Art. 803 c.nav.
Obbligo di approdo in corso di viaggio
Il comandante dell'aeromobile deve approdare con la maggiore sollecitudine nel piu' vicino aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona vietata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva