Art. 818 c.nav. — Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]Gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo ed ivi consegnati al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare.
[2]Le modalita' della custodia, degli avvisi e della vendita sono stabilite dal regolamento.
[3]Qualora gli interessati non abbiano fatto valere i propri diritti entro cinque anni dall'avviso, la somma ricavata dalla vendita e' devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva