Art. 818 c.nav.Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art818 · fonte su Normattiva