Art. 818 c.nav. — Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva