Art. 842 c.nav.Agevolazioni speciali

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[1]Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati dal pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi meteorologici dello Stato.

[2]Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il volo effettuato con aeromobili da turismo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art842 · fonte su Normattiva