Art. 855 c.nav.
Responsabilita' del costruttore
[1]L'azione di responsabilita' contro il costruttore per le difformita' e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.
[2]Il committente che sia convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia purche' abbia entro il predetto termine denunziata la diformita' o il vizio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva