Art. 866 c.nav.
Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'
La pubblicita' deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorita' consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorita' consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva