Art. 869 c.nav.
Esibizione del certificato di immatricolazione
[1]Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.
[2]((Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.))
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva