Art. 878 c.nav. — Responsabilita' dell'esercente
[1]L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
[2]Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva