Art. 497 c.nav. — Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso
La spesa per le indennita' e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva