Art. 886 c.nav.
Assunzione di comandante straniero all'estero
[1]54
[2]Il comando di un aeromobile nazionale puo', all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita' previste nell'articolo 294. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1998, n. 128
54La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Testo vigente dal 22 maggio 1998, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva