Art. 887 c.nav.
Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
[1]Al comandante dell'aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile.
[2]Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva