Art. 891 c.nav.
Abbandono dell'aeromobile in pericolo
[1]Il comandante non puo' ordinare l'abbandono dell'aeromobile in pericolo se non dopo l'inutile esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarlo.
[2]Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva