Art. 892 c.nav.Limiti della rappresentanza del comandante

[1]Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'esercente o un suo rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante puo' far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, puo' prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti puo' congedare persone dell'equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio.

[2]La presenza dell'esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl'interessati fino a prova contraria.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art892 · fonte su Normattiva