Art. 307 c.nav. — Necessita' di denaro in corso di viaggio
[1]Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
[2]Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo' farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
[3]Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facolta' predetta, o diversamente per intero.
[4]Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva