Art. 9 c.nav. — Legge regolatrice del contratto di lavoro
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I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle parti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva