Art. 906 c.nav.
Caricazione abusiva di merci
[1]Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante.
[2]Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva