Art. 907 c.nav. — Indennita' di volo
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva