Art. 919 c.nav. — Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'esercente
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta al lavoratore una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1982, n. 297
31La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Testo vigente dal 1 giugno 1982, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva