Art. 910 c.nav. — Indennita' per perdita degli indumenti
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva