Art. 913 c.nav.
Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva