Art. 924 c.nav.
Obbligo del rimpatrio
[1]Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente e' tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore.
[2]Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
[3]Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura e spese dell'autorita' aeronautica o dell'autorita' consolare. L'autorita' aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva