Art. 936 c.nav. — Diritti del beneficiario
[1]Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.
[2]Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una meta', se ha soltanto il coniuge.
[3]In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.
[4]La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva