Art. 936 c.nav.Diritti del beneficiario

[1]Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.

[2]Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una meta', se ha soltanto il coniuge.

[3]In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.

[4]La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art936 · fonte su Normattiva