Art. 1920 c.c.Assicurazione a favore di un terzo

[1]E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

[2]La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

[3]Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1920 · fonte su Normattiva