Art. 941 c.nav.
Norme applicabili
[1]Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali ((in vigore nella Repubblica)).
[2]((Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.))
[3]La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva