Art. 944 c.nav.
Cessione del diritto al trasporto
((Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva