Art. 948 c.nav.
Lista d'attesa
[1]Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
[2]Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
- a)il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
- b)l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
- c)i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacita' dell'aeromobile.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva