Art. 954 c.nav.
Prescrizione
[1]I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
[2]Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva