Art. 957 c.nav. — Redazione della lettera di trasporto
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[1]Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente.
[2]Prese in consegna le merci, il vettore e' tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto.
[3]Il mittente e' responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva