Art. 96 c.nav.
Marittimi abilitati al pilotaggio
[1]Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
[2]Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva