Art. 960 c.nav. — Efficacia probatoria della lettera di trasporto
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Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonche' allo stato degli imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualita' e alla quantita' nonche' allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva