Art. 961 c.nav. — Originali della lettera di trasporto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]La lettera di trasporto e' emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», e' firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione « per il destinatario », e' firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo e' firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose da trasportare.
[2]L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva