Art. 963 c.nav. — Duplicati della lettera di trasporto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
[2]I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.
[3]I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva