Art. 963 c.nav.Duplicati della lettera di trasporto

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[1]Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

[2]I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.

[3]I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art963 · fonte su Normattiva