Art. 964 c.nav. — Legittimazione del possessore della lettera di trasporto
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Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto e' legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva