Art. 965 c.nav. — Responsabilita' dell'esercente per danni a terzi sulla superficie
[1]La responsabilita' dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e' regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
[2]La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva