Art. 966 c.nav.
Danni da urto
[1]In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
[2]L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva