Art. 971 c.nav.
Limiti del risarcimento complessivo
Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva