Art. 983 c.nav. — Indennita' e compenso di assistenza a navi o aeromobili
[1]L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, da' diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
[2]Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se l'aeromobile e' adibito allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva