Art. 491 c.nav. — Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
[1]L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
[2]Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva