Art. 988 c.nav.
Ripartizione del compenso
[1]Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma e' ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi' dell'opera da ciascuno prestata.
[2]La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva