Art. 994 c.nav.Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

[1]L'autorita' aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste.

[2]Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorita', o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorita' medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennita' e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art994 · fonte su Normattiva