Art. 994 c.nav. — Custodia e devoluzione delle cose ritrovate
[1]L'autorita' aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste.
[2]Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorita', o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorita' medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennita' e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva