Art. 997 c.nav. — Rischio
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[1]L'assicuratore risponde della morte e della invalidita' del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purche' il sinistro non dipenda, in tutto o in parte, da dolo del passeggero.
[2]Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva