Art. 14 — Strutture ricettive di mero supporto
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1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. 2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva