Art. 19 — Obbligo di assicurazione
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Testo vigente dal 6 giugno 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva