Art. 12

Assicurazione per la responsabilita' civile e assicurazione contro gli infortuni L'avvocato, l'associazione o la societa' fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. All'avvocato, all'associazione o alla societa' tra professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ((...)) ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualita' di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Testo vigente dal 6 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art12 · fonte su Normattiva