Art. 2 — Principi sulla produzione del diritto in materia turistica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012. Leggi il testo vigente →
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
- a)valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
- b)riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva