Art. 2Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

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1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

  • a)valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
  • b)riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art2 · fonte su Normattiva