Art. 22Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia

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1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonche' veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita' ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue:

  • a)turismo della montagna;
  • b)turismo del mare;
  • c)turismo dei laghi e dei fiumi;
  • d)turismo della cultura;
  • e)turismo religioso;
  • f)turismo della natura e faunistico;
  • g)turismo dell'enogastronomia;
  • h)turismo termale e del benessere;
  • i)turismo dello sport e del golf;
  • l)turismo congressuale;
  • m)turismo giovanile;
  • n)turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed artigianale;
  • o)turismo delle arti e dello spettacolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art22 · fonte su Normattiva