Art. 37
Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
((1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista. 2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore)).
Testo vigente dal 1 luglio 2018, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva