Art. 45 — Obbligo di prestare assistenza
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1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018 · versione 0 su Normattiva