Art. 46Risarcimento del danno da vacanza rovinata

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1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art46 · fonte su Normattiva