Art. 48 — Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa
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1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018 · versione 0 su Normattiva